CISAP |
Italian Committee for Process Environment and Safety |
Founded in 1991 by AIDIC Italian Association of Chemical Engineering |
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ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
L'AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (in prosieguo: l'ENTE FONDATORE), con il presente Atto costituisce il Comitato Italiano per la Sicurezza e Ambiente nell'Industria di Processo (in breve CISAP). Il Comitato ha sede in Milano presso la sede dell'AIDIC e durata illimitata.
ART. 2
Il Comitato non ha scopi di lucro; esso si pone di:
- studiare i problemi relativi alla sicurezza ed all'ambiente, nell'industria di processo;
- fare opera di diffusione delle conoscenze tecnico/scientifiche dell'argomento anche nell'ambito
del mondo universitario, (didattica e ricerca), della scuola (tecnico/professionale),
industriale (con particolare riguardo alla piccola industria), degli enti pubblici
(dello Stato e locali) attraverso conferenze, seminari, convegni, corsi didattici di formazione,
aggiornamento e specializzazione, diffusione di pubblicazioni;
- fornire assistenza ad enti pubblici, incluse strutture centrali e periferiche dello Stato
(Regioni, Provincie, Comuni, USSL, ecc.), in materia di sicurezza e ambiente;
- rilasciare pareri e valutazioni pro veritate e attestazioni di conformità di impianti,
sistemi di sicurezza e qualità, servizi e prodotti a regole tecniche, norme regole
d'arte e accreditare organismi e sistemi;
- fornire indicazioni ed orientamenti per future normative e regolamenti riguardanti la
sicurezza e l'ambiente nell'industria di processo con interventi (radio, TV, stampa, mostre,
documentari) a carattere informativo e divulgativo;
- compiere tutti gli atti che appaiono necessari od utili al perseguimento degli scopi sopra
elencati, inclusi rapporti e collegamenti internazionali.
ART. 3 - COMPONENTI DEL COMITATO
Il Comitato è composto da un numero minimo di 16 sino ad un massimo di 20 membri dei quali:
ART. 4 - ORGANI DEL COMITATO
Gli organi del Comitato sono:
ART. 5 - RIUNIONI E COMPETENZE
In ogni caso l'avviso di convocazione viene inviato con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo e il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente, per delega o personalmente,
almeno la metà pi uno dei suoi membri. Ogni membro non può disporre di più di
una delega. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'Avviso la riunione sarà valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. Deve essere comunque presente il Presidente o il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Per la nomina degli organi singoli del Comitato la votazione potrà essere segreta se così
stabilito dal Comitato stesso.
La votazione sarà comunque segreta ogni qualvolta sia richiesta da almeno un terzo dei
presenti.
Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e del Regolamento occorrono la presenza di
almeno 2/3 dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni del Comitato fa fede il libro dei verbali firmato dal Presidente e dal
Segretario Generale.
ART. 6 - IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi. Presiede di norma il
Comitato e il Comitato Ristretto; convoca le riunioni. Dà impulso all'attività
propositiva e di indirizzo del Comitato con la collaborazione del Segretario Generale.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice- Presidente, da lui scelto tra i
membri del Comitato.
Qualora debba essere sostituito, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del triennio,
l'Ente Fondatore su invito del Vice-Presidente provvederà al più presto a designare
il successore per il resto del triennio.
Alla scadenza del triennio la nomina o la conferma dei componenti del Comitato viene effettuata
come previsto all' Art. 3.
Rientra nei poteri del Presidente delegare funzioni proprie del Comitato a singoli membri del
Comitato stesso fissandone i limiti di autonomia e rilasciando procure per la gestione delle
attività del Comitato.
ART. 7 - IL COMITATO RISTRETTO
Il Comitato ristretto è l'organo che assicura la continuità decisionale ed operativa del Comitato nell'ambito dei poteri regolamentari.
ART. 8 - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
- collabora con il Presidente nella programmazione e realizzazione delle attività
istituzionali. Collabora, ai fini di coordinamento, con gli altri organi del Comitato;
- partecipa alle riunioni dei Comitati redigendo i relativi verbali;
- sovrintende alle attività di Segreteria, i cui servizi sono messi a disposizione
dall'AIDIC, e svolge gli specifici incarichi attribuitigli di volta in volta dal Presidente.
ART. 9 - IL TESORIERE
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- cura l'amministrazione del Comitato assicurando l'equilibrio fra entrate e uscite;
- previa delega del Presidente, impegna il Comitato verso terzi con firma singola
(fornitori, liberi professionisti, banche, erario, enti previdenziali, personale, etc.)
- redige i bilanci annuali consuntivi e preventivi.
ART. 10 - DURATA E REMUNERAZIONE DELLE CARICHE
Tutte le cariche e le attività del Comitato e dei suoi organi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, sono di norma svolte a titolo gratuito ed hanno durata triennale.
ART. 11 - ANNO SOCIALE
ART. 12 - RISORSE FINANZIARIE
Le Risorse finanziarie del Comitato costituiscono il FONDO e derivano da:
- quote di iscrizione ai corsi didattici di formazione e aggiornamento;
- eventuali contributi dell'Ente Fondatore;
- eventuali contributi di Enti Pubblici e di privati sia persone fisiche che giuridiche;
- proventi da organizzazione di congressi, seminari, pubblicazioni ed iniziative
e prestazione varie.
ART. 13 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del Comitato può essere sempre disposto dall'Ente Fondatore. In caso di scioglimento l'Ente Fondatore nominerà un liquidatore al quale detta le norme per la devoluzione delle attività nette del Comitato e ne ratifica successivamente l'operato.
ART. 14 - NORME SUPLETTIVE
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e di Comitati.
ART. 15 - NORMA TRANSITORIA
Per il primo triennio il Presidente, ed il Segretario Generale sono designati dall'ENTE FONDATORE.
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