CISAP
Comitato Italiano per la Sicurezza e l' Ambiente nell'Industria di Processo

Italian Committee for Process Environment and Safety

Founded in 1991 by AIDIC Italian Association of Chemical Engineering

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R E G O L A M E N T O



  ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

L'AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (in prosieguo: l'ENTE FONDATORE), con il presente Atto costituisce il Comitato Italiano per la Sicurezza e Ambiente nell'Industria di Processo (in breve CISAP). Il Comitato ha sede in Milano presso la sede dell'AIDIC e durata illimitata.



  ART. 2

Il Comitato non ha scopi di lucro; esso si pone di:
- studiare i problemi relativi alla sicurezza ed all'ambiente, nell'industria di processo;
- fare opera di diffusione delle conoscenze tecnico/scientifiche dell'argomento anche nell'ambito del mondo universitario, (didattica e ricerca), della scuola (tecnico/professionale), industriale (con particolare riguardo alla piccola industria), degli enti pubblici (dello Stato e locali) attraverso conferenze, seminari, convegni, corsi didattici di formazione, aggiornamento e specializzazione, diffusione di pubblicazioni;
- fornire assistenza ad enti pubblici, incluse strutture centrali e periferiche dello Stato (Regioni, Provincie, Comuni, USSL, ecc.), in materia di sicurezza e ambiente;
- rilasciare pareri e valutazioni pro veritate e attestazioni di conformità di impianti, sistemi di sicurezza e qualità, servizi e prodotti a regole tecniche, norme regole d'arte e accreditare organismi e sistemi;
- fornire indicazioni ed orientamenti per future normative e regolamenti riguardanti la sicurezza e l'ambiente nell'industria di processo con interventi (radio, TV, stampa, mostre, documentari) a carattere informativo e divulgativo;
- compiere tutti gli atti che appaiono necessari od utili al perseguimento degli scopi sopra elencati, inclusi rapporti e collegamenti internazionali.



  ART. 3 - COMPONENTI DEL COMITATO

Il Comitato è composto da un numero minimo di 16 sino ad un massimo di 20 membri dei quali:

  1. da 7 a 9 sono designati dall' ENTE FONDATORE;
  2. da 7 a 9 sono esperti cooptati dal Comitato composto come sub a.
Sia i designati dell'Ente Fondatore sia gli esperti durano in carica tre anni.
Alla scadenza del triennio sono entrambi rieleggibili secondo la procedura sopra indicata.
I membri designati sub a eleggeranno tra loro il Presidente.
Il Segretario Generale è sempre designato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Fondatore.
Il Tesoriere è lo stesso dell'Ente Fondatore. Entrambi sono designati in aggiunta ai membri sub a.



  ART. 4 - ORGANI DEL COMITATO

Gli organi del Comitato sono:

  1. Il Presidente
  2. Il Comitato Ristretto
  3. Il Segretario Generale
  4. Il Tesoriere



  ART. 5 - RIUNIONI E COMPETENZE

  1. Riunioni
    1. Il Comitato è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri in merito al perseguimento delle attività istituzionali;
    2. Si riunisce con la periodicità da esso stabilita e comunque:
      - almeno una volta all'anno anche al di fuori della sede purchè in Italia;
      - su iniziativa del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

    In ogni caso l'avviso di convocazione viene inviato con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo e il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

    La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente, per delega o personalmente, almeno la metà pi uno dei suoi membri. Ogni membro non può disporre di più di una delega. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'Avviso la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Deve essere comunque presente il Presidente o il Vice Presidente.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
    Per la nomina degli organi singoli del Comitato la votazione potrà essere segreta se così stabilito dal Comitato stesso.
    La votazione sarà comunque segreta ogni qualvolta sia richiesta da almeno un terzo dei presenti.
    Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e del Regolamento occorrono la presenza di almeno 2/3 dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Delle deliberazioni del Comitato fa fede il libro dei verbali firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

  2. Competenze Spetta, tra l'altro, al Comitato:
    1. determinare le direttive generali di indirizzo delle attività per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2;
    2. l'approvazione del programma annuale di attività proposto dal Comitato Ristretto e della Relazione Consuntiva;
    3. l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
    4. l'approvazione delle modifiche alle norme del Regolamento;
    5. fissare, su proposta del Comitato Ristretto, i compensi per le prestazioni e le collaborazioni professionali e per gli incarichi; determinare per i membri del Comitato rimborsi spese per occasioni o casi particolari;



  ART. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi. Presiede di norma il Comitato e il Comitato Ristretto; convoca le riunioni. Dà impulso all'attività propositiva e di indirizzo del Comitato con la collaborazione del Segretario Generale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice- Presidente, da lui scelto tra i membri del Comitato.
Qualora debba essere sostituito, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del triennio, l'Ente Fondatore su invito del Vice-Presidente provvederà al più presto a designare il successore per il resto del triennio.
Alla scadenza del triennio la nomina o la conferma dei componenti del Comitato viene effettuata come previsto all' Art. 3.
Rientra nei poteri del Presidente delegare funzioni proprie del Comitato a singoli membri del Comitato stesso fissandone i limiti di autonomia e rilasciando procure per la gestione delle attività del Comitato.



  ART. 7 - IL COMITATO RISTRETTO

Il Comitato ristretto è l'organo che assicura la continuità decisionale ed operativa del Comitato nell'ambito dei poteri regolamentari.

  1. Composizione e Riunioni
    1. Esso è composto da: Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e da due esperti designati dal Comitato
    2. Il Comitato ristretto è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, con avviso inviato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data di convocazione. Può inoltre essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti. In caso d'urgenza la convocazione può farsi telegraficamente o per fax almeno tre giorni prima della seduta.
      Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti, il Presidente deve convocare al più presto il Comitato affinché questi provveda alle sostituzioni dei mancanti per il triennio.
    3. Per la validità delle riunioni del Comitato ristretto è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

  2. Competenze
    1. Il Comitato Ristretto ha i seguenti compiti:
      - realizzare e svolgere tutte le attività approvate dal Comitato.
      - verificare periodicamente che la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato abbia luogo secondo i tempi e le modalità concordati
      - collaborare con il Presidente nella preparazione della Relazione previsionale
      - accettare somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici e Privati, da persone fisiche e giuridiche
      - determinare il trattamento economico dei dipendenti del Comitato
      - deliberare su tutte le questioni riguardanti il funzionamento del Comitato e lo svolgimento delle relative attività che non siano espressamente riservate dal Regolamento ad altri organi del Comitato.



  ART. 8 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
- collabora con il Presidente nella programmazione e realizzazione delle attività istituzionali. Collabora, ai fini di coordinamento, con gli altri organi del Comitato;
- partecipa alle riunioni dei Comitati redigendo i relativi verbali;
- sovrintende alle attività di Segreteria, i cui servizi sono messi a disposizione dall'AIDIC, e svolge gli specifici incarichi attribuitigli di volta in volta dal Presidente.



  ART. 9 - IL TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- cura l'amministrazione del Comitato assicurando l'equilibrio fra entrate e uscite;
- previa delega del Presidente, impegna il Comitato verso terzi con firma singola (fornitori, liberi professionisti, banche, erario, enti previdenziali, personale, etc.)
- redige i bilanci annuali consuntivi e preventivi.



  ART. 10 - DURATA E REMUNERAZIONE DELLE CARICHE

Tutte le cariche e le attività del Comitato e dei suoi organi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, sono di norma svolte a titolo gratuito ed hanno durata triennale.



  ART. 11 - ANNO SOCIALE

  1. L'anno sociale decorre dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo
  2. I bilanci economici annuali consuntivo e preventivo nonché la Relazione sull'attività consuntiva e quella previsionale devono essere approvati entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
  3. Il Presidente, dopo l'approvazione della Relazione annuale e dei bilanci ne invia copia all'Ente Fondatore in tempo utile affinché questi ne possa tener conto nella propria assemblea annuale.



  ART. 12 - RISORSE FINANZIARIE

Le Risorse finanziarie del Comitato costituiscono il FONDO e derivano da:
- quote di iscrizione ai corsi didattici di formazione e aggiornamento;
- eventuali contributi dell'Ente Fondatore;
- eventuali contributi di Enti Pubblici e di privati sia persone fisiche che giuridiche;
- proventi da organizzazione di congressi, seminari, pubblicazioni ed iniziative e prestazione varie.



  ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Comitato può essere sempre disposto dall'Ente Fondatore. In caso di scioglimento l'Ente Fondatore nominerà un liquidatore al quale detta le norme per la devoluzione delle attività nette del Comitato e ne ratifica successivamente l'operato.



  ART. 14 - NORME SUPLETTIVE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e di Comitati.



  ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

Per il primo triennio il Presidente, ed il Segretario Generale sono designati dall'ENTE FONDATORE.



 

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